Art. 3 — Divieti

L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. 2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".

Testo vigente dal 10 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272~art3 · fonte del testo