Art. 3 — Divieti
L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. 2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".
Testo vigente dal 10 agosto 1998
