Art. 2
L'art. 7, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento".
Testo vigente dal 3 ottobre 1990
