All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, le parole "saranno considerati privi di efficacia" sono sostituite dalle parole "non saranno valutati".

Testo vigente dal 3 ottobre 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272~art5 · fonte del testo