[1]- Massimale orario e limitazioni
[2]1. L'incarico ambulatoriale, ancorche' sommato ad altra attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare le 38 ore settimanali ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' Aziende o altre istituzioni pubbliche.
[3]2. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'art. 11 tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attivita' e le modalita' di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell'anzianita' dell'incarico ambulatoriale.
[4]3. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del Conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende ne danno comunicatone entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'art. 11, indicandone la decorrenza.
[5]4. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni di irregolarita' ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinche' sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
[6]5. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni non conformi alle norme formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
