[1]- Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo

[2]1. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di cui all'art. 20 comma 11.

[3]2. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art34 · fonte del testo