Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente. Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art14 · fonte del testo