[1]- Campo di applicazione.
[2]1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1999 n. 502 e successive modificazioni il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unita' Sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' relativi ai settori di:
- a)assistenza primaria di medicina generale;
- b)continuita' assistenziale;
- c)attivita' territoriali programmate;
[3]in un quadro normativo di responsabilizzazione del medico di medicina generale per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto. Essa regola inoltre, secondo le disposizioni del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, le attivita' di:
- a)medicina dei servizi;
- b)emergenza sanitaria territoriale.
[4]2. La presente convenzione nazionale definisce le attivita' assistenziali correlate ai livelli essenziali e uniformi di assistenza indicati dalla programmazione sanitaria nazionale e aziendale.
[5]3. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale e a quella Regionale.
[6]4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 puo' essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
