[1]- Generalita' e campo di applicazione.

[2]1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 509/92 e successive modificazioni, l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art62 · fonte del testo