Art. 78 — Commissione regionale
[1]In ciascuna regione e' istituita una apposita commissione regionale cui e' affidato:
- a)il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;
- b)l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera attivita' professionale qualora non attivata all'interno delle strutture dell'ente. La commissione di cui al comma 1 e' cosi' composta: da un rappresentante della regione che la presiede; da un rappresentante designato dall'ente interessato; da un rappresentante del Ministero della sanita'. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a)
[2]e b)
[3]entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. La commissione regionale e' integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale e' indicato dal medico interessato.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
