Art. 59 — Indennità di profilassi antitubercolare
A tutto il personale operante in reparti o unita' operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
