Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500. L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1› dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.

Testo vigente dal 19 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384~art51 · fonte del testo