Art. 10 (Allegato C CISAS)
La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. La CISAS-FFP - comparto sanita' e la CISAS-SIM ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili: personale che opera nei servizi di rianimazione; personale che opera nei servizi di pronto soccorso; personale che opera nelle divisioni e sezioni; personale che opera nei centri di dialisi; personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero; personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali; personale che opera nella sala parto; personale che opera nei servizi di terapia intensiva; personale che opera nel servizio di autoambulanza; personale che opera nel servizio centrali termiche; personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica; personale che opera nel servizio veterinario.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
