La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esecizio delle azioni di sciopero. La CISAS-Comparto Universita'-Policlinico ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili: personale che opera nei servizi di rianimazione; personale che opera nei servizi di pronto soccorso; personale che opera nelle divisioni e sezioni; personale che opera nei centri di dialisi; personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero; personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali; personale che opera nella sala parto; personale che opera nei servizi di terapia intensiva; personale che opera nel servizio autoambulanza; personale che opera nel servizio centrali termiche; personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~cisas-art10 · fonte del testo