Art. 9 (Allegato C CISAS)
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
