Art. 1 (Direttiva)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100 A; Vista la proposta della Commissione (1); In cooperazione con il Parlamento europeo (2); Visto il parere del Comitato economico e sociale (3); Considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione (5), puo' essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici; Considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici; Considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE e' urgente perche' i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato; Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, ------------ (1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9. (2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3. (4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86. (5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue:

  • 1)Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente: "Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici";
  • 2)Il testo del primo considerando e' sostituito dal testo seguente: "Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano cosi' gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;";
  • 3)Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente: "1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleolettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15›, denominati qui di seguito ascensori.";
  • 4)All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, e' soppresso il testo seguente: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici).";
  • 5)Nell'allegato I:
  • a)il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici.";
  • b)nel punto 2 i termini: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1." sono sostiuiti dai termini: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).".

Testo vigente dal 3 maggio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268~direttiva-art1 · fonte del testo