Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, e' sostituito dal seguente: "1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.". - EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici". 2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".

Testo vigente dal 3 maggio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268~art3 · fonte del testo