Art. 2 (Direttiva)
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposzioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Testo vigente dal 3 maggio 1994
