Art. 2 (Direttiva)

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposzioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Testo vigente dal 3 maggio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268~direttiva-art2 · fonte del testo