Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art4 · fonte del testo