Art. 4 — Passaggi di qualifica o di livello retributivo
Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
