Formazione professionale 1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attivita' istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessita' di garantire una sempre piu' alta professionalita' e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidita' della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie. 2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti. 3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attivita' di formazione propedeutiche all'assunzione ed attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse. 4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da piu' enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le universita' e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresi', essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attivita' esperti italiani e stranieri. 5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o piu' enti di ricerca. 6. L'attivita' di formazione sara' svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti. 7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo. 8. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale. 9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalita' di partecipazione, per le certificazioni finali nonche' i criteri generali di valutazione dei programmi.

Testo vigente dal 7 giugno 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171~art11 · fonte del testo