Al personale inviato in missione fuori sede, l'amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si provvedera', con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, all'istituzione per il personale del servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni in analoghe fattispecie di attivita' istituzionale, di una maggiorazione del compenso incentivante sostitutiva del trattamento di missione attualmente attribuito al personale imbarcato che operi fuori sede e lontano dall'abituale dimora.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266~art30 · fonte del testo