Art. 31 — Trattamento di missione
Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Al medesimo personale e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
