Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Al medesimo personale e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art31 · fonte del testo