Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

  • a)sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
  • b)reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
  • c)collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente;
  • d)direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
  • e)prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione postuniversitaria;
  • f)attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1994

    Questione inammissibile
    14 dicembre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il d.P.R. - contenente la disposizione impugnata - n. 266 del 1987, che ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha recepito la disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987, non è atto avente forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al sindacato di costituzionalità della Corte. - Con identiche decisioni su altre questioni concernenti atti normativi senza forza di legge, da ultimo, O. nn. 462/1990 e 782/1988. red.: S.P.

    Art. 20 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri · Art. 36 cost. · Art. 6 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266~art20 · fonte del testo