Art. 58 — Accesso alla nona qualifica
Dopo gli inquadramenti di cui al precedente art. 56, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti, e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami, riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre o cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
