Art. 11 — Trattamento economico
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 gennaio 2009, n. 16.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 gennaio 2009, n. 16.
Abrogato dal 28 marzo 2009
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2008 al 28 marzo 2009. 773 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:
tolto: a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;
tolto: b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo del Servizio controllo interno ovvero per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
tolto: c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; l'onere derivante dall'istituzione della figura del responsabile della Segreteria tecnica e' compensato rendendo indisponibile un posto effettivamente coperto della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;
tolto: d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilita' connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo e' determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi e' altresi' attribuita un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari disagevoli ed alla qualita' delle prestazioni individuali. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-29;259~art11 · fonte del testo
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