Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dai seguenti: " 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validita' puo' avvenire:
- a)mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;
- b)mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;
- c)mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto. 2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.".
Testo vigente dal 3 aprile 1992
