L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). - 1. E' in facolta' del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validita', presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici. 2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34. 3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validita', dei vaglia respinti.".
Testo vigente dal 3 aprile 1992
