Art. 207 — Emissione dei buoni
1 - L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo importo. 2 - L'ufficio partecipa all'Amministrazione l'avvenuta emissione e provvede alle scritturazioni interne secondo le modalita' previste dalle istruzioni.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
