1 - A richiesta dei depositanti o in seguito a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, le somme di spettanza di minori, di interdetti o di assenti dichiarati possono essere depositate su libretti nominativi con vincolo per capitale ed eventualmente anche per interessi fino alla maggiore eta' oppure fino alla cessazione della interdizione e dell'assenza degli intestatari fermo restando il diritto dei rappresentanti legali,se il vincolo si riferisce al solo capitale, di riscuotere annualmente gli interessi maturati sui libretti stessi. 2 - L'annotazione di vincolo deve essere apposta sui libretti e riportata sulle corrispondenti partite di conto tenute, rispettivamente, dall'Amministrazione e dall'ufficio di emissione. 3 - Qualsiasi rimborso del capitale ed eventualmente degli interessi, quando anche questi siano vincolati, puo' essere effettuato solo con l'osservanza delle disposizioni legislazioni vigenti in materia. 4 - E' data facolta' all'Amministrazione di ammettere altri vincoli non contemplati nei commi 1,2 e 3 e di regolarne nelle istruzioni le modalita'.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art181 · fonte del testo