Art. 121 — Bollettino-postagiro
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 71 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - L'operazione di postagiro puo' essere disposta dal correntista debitore anche mediante l'utilizzazione dei bollettini speciali di cui al comma 4 dell'articolo 91 ed all'articolo 92; in questo caso e' necessario che il traente indichi il proprio numero di conto ed apponga la sua firma nell'apposito spazio a cio' riservato sul bollettino-postagiro, inviando il bollettino stesso, compilato in ogni sua parte, all'ufficio detentore del conto nei modi previsti dall'articolo 107.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art121 · fonte del testo
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