Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 195 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: 1 - 1 - L'operazione di postagiro consiste nel trasferimento di somma da un conto corrente postale ad altro conto corrente postale mediante addebitamento dell'importo sul conto del traente e accreditamento sul conto del beneficiario. 2 - L'operazione e' disposta dal correntista mediante la traenza del postagiro su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, salvo quanto disposto negli articoli 121 e 122. 3 - Il postagiro non puo' in nessun caso essere pagato in contanti ne' rilasciato in pagamento in forma fiduciaria. 4 - Nel caso di discordanza fra le generalita' e il numero del conto del correntista beneficiario, l'ufficio detentore del conto accredita la somma sul conto corrispondente alle generalita' del correntista e non su quello corrispondente al numero indicato. 5 - Avvenuta l'iscrizione a credito il postagiro assume la funzione di certificato di accreditamento e come tale e' spedito al beneficiario. 6 - In tutti i casi in cui e' consentito di effettuare il pagamento mediante postagiro, il relativo certificato di addebitamento o una comunicazione sostitutiva, da inviare al correntista traente, hanno valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il postagiro e' stato addebitato al conto traente, salve le diverse disposizioni stabilite da leggi o regolamenti speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art120 · fonte del testo