Art. 11 — Esclusione e dirimenti di responsabilità
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1 - L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per i pagamenti di somme effettuati nei servizi di bancoposta con la osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento. 2 - L'Amministrazione e', altresi', libera da responsabilita':
tolto: a) in caso di forza maggiore
tolto: b) quando il danno sia causato da fatto dell'utente;
tolto: c) in caso di pagamento fatto a persone omonime degli aventi diritto. 3 - Ai sensi dell'art. 20 del codice postale, l'Amministrazione non puo' essere chiamata a rispondere dei danni cagionati agli utenti quando questi non abbiano presentato reclamo amministrativo nei modi e nei termini previsti dal codice postale e dal presente regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art11 · fonte del testo
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