[1]dell'orario di lavoro
[2]Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato. Analoga richiesta puo' essere avanzata dallo specialista alla U.S.L. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verra' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
