[1]dell'orario di lavoro

[2]Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato. Analoga richiesta puo' essere avanzata dallo specialista alla U.S.L. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verra' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291~art28 · fonte del testo