Art. 1 — Principi generali
La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», e' informata ai principi generali della contabilita' economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', universalita', continuita', prudenza, chiarezza. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
- a)consiglio: il consiglio definito ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b)giunta: la giunta definita ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c)segretario generale: il segretario generale nominato ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d)organo di valutazione strategica: l'organo di valutazione strategica definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
