Art. 68 — Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio e' composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed e' redatto in conformita' ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del presidente, e' approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti. La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attivita' realizzati dall'azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
