Art. 25 — Determinazione del risultato economico dell'esercizio
Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri:
- a)le quote di ammortamento relative ai beni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 26;
- b)la quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'esercizio;
- c)le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi;
- d)le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 26;
- e)le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
- f)i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera di bilancio;
- g)le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonche' ogni altro componente di reddito da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
