Art. 25 — Determinazione del risultato economico dell'esercizio

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri:

  • a)le quote di ammortamento relative ai beni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 26;
  • b)la quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'esercizio;
  • c)le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi;
  • d)le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 26;
  • e)le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
  • f)i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera di bilancio;
  • g)le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonche' ogni altro componente di reddito da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art25 · fonte del testo