La gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, e' affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. L'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1 e' disposto con provvedimento dirigenziale da inviare all'ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI. Nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con riferimento agli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo di cui all'articolo 7, l'utilizzo e' disposto dal dirigente, previa approvazione della giunta, su proposta del segretario generale. Il dirigente dell'area economico-finanziaria provvede direttamente a liquidare, secondo le modalita' indicate nell'articolo 15, e, senza necessita' di emanare specifici provvedimenti, i seguenti oneri:

  • a)trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e relativi oneri riflessi;
  • b)trattamento di quiescenza e previdenza del personale cessato dal servizio;
  • c)emolumenti e rimborsi previsti per i componenti degli organi collegiali e per i membri delle commissioni o comitati previsti dalla legge o dai regolamenti camerali;
  • d)canoni derivanti da contratti di utenza;
  • e)quote associative, nei limiti di quanto indicato nel budget direzionale;
  • f)quote di ammortamento e di preammortamento dei mutui e prestiti contratti;
  • g)obblighi derivanti da contratti in essere di competenza dell'area economico-finanziaria o da disposizioni di legge o regolamentari.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art13 · fonte del testo