- Ordini di incasso e di pagamento. Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Le reversali ed i mandati debbono indicare:

  • a)l'esercizio al quale si riferiscono;
  • b)il numero d'ordine progressivo;
  • c)il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;
  • d)il nome e cognome del debitore o del creditore;
  • e)la causale dell'incasso o del pagamento;
  • f)la somma da incassare o da pagare;
  • g)la data di emissione;
  • h)gli estremi degli atti di autorizazione e delle documentazioni della spesa. Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copia. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronoligico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi alla'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente. L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa. Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, i pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608~art24 · fonte del testo