Art. 3
Le spese per lo svolgimento delle attivita' e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Testo vigente dal 4 settembre 1990
