Art. 2
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Il Garante puo' organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; puo' curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Puo' altresi' stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.".
Testo vigente dal 4 settembre 1990
