L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Il Garante puo' organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; puo' curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Puo' altresi' stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.".

Testo vigente dal 4 settembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;254~art2 · fonte del testo