Art. 5 — Direzione generale per la promozione degli scambi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 2008 al 1 gennaio 2009. 843 parole tolte, 11 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta al coordinamento delle attivita' di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del "made in Italy", da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza:
tolto: a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delle agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, nonche' fatti salvi gli aiuti per gli investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia;
tolto: b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;
tolto: c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
tolto: d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;
tolto: e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;
tolto: f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della direzione;
tolto: g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo svolgimento delle competenze della Direzione in materia promozionale;
tolto: h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del "made in Italy" ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri;
tolto: i) attivita' di supporto, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
tolto: l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento delle attivita' di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri;
tolto: m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
tolto: n) attivita' inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita';
tolto: o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attivita' degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri;
tolto: p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
tolto: q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;
tolto: r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
tolto: s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
tolto: t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;
tolto: u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; attivita' di promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;
tolto: v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-14;253~art5 · fonte del testo
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