Art. 39 — Esoneri

I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art39 · fonte del testo