Art. 23 — Esonero parziale
Il soggetto obbligato puo' proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:
- a)opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
- b)opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
- c)tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
