Art. 23 — Esonero parziale

Il soggetto obbligato puo' proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:

  • a)opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
  • b)opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
  • c)tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art23 · fonte del testo