Art. 33 — Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico
I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
