Art. 13 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 4.453.000 per l'anno 2010 ed euro 2.312.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
- a)per l'anno 2010, quanto ad euro 1.676.000,00 a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 403.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto ad euro 465.000 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b)a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 403.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 1 febbraio 2011
