Agli oneri derivanti dall'attuazione della sezione I del presente decreto, pari a euro 5.717.055 per l'anno 2024, euro 6.009.419 per l'anno 2025 e ad euro 6.120.072 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

  • a)quanto a euro 410.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
  • b)quanto a euro 5.137.055 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
  • c)quanto a euro 170.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
  • d)quanto a euro 410.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • e)quanto a euro 5.139.419 per l'anno 2025 e ad euro 5.190.072 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • f)quanto a euro 170.000 per l'anno 2025 e ad euro 230.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • g)quanto a euro 290.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. All'onere derivante dall'attuazione della sezione II del presente decreto, pari a euro 6.337.154 per l'anno 2025, a euro 1.305.626 per l'anno 2026, a euro 1.308.231 per l'anno 2027, a euro 1.310.836 per l'anno 2028, a euro 1.313.441 per l'anno 2029, a euro 1.316.045 per l'anno 2030, a euro 1.318.650 per l'anno 2031, a euro 1.321.255 per l'anno 2032, a euro 1.323.860 per l'anno 2033 e a euro 1.326.465 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
  • a)quanto a euro 6.334.549 per l'anno 2025 e a euro 1.300.416 annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo di produttivita' di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;
  • b)quanto a euro 2.605 per l'anno 2025, a euro 5.210 per l'anno 2026, a euro 7.815 per l'anno 2027, a euro 10.420 per l'anno 2028, a euro 13.025 per l'anno 2029, a euro 15.629 per l'anno 2030, a euro 18.234 per l'anno 2031, a euro 20.839 per l'anno 2032, a euro 23.444 per l'anno 2033 e a euro 26.049 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di produttivita' di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. Il Ministro dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124~art32 · fonte del testo