Art. 10 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:
- a)per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
- b)a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 luglio 2011
