Processo verbale del prelievo 1. Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, cinque nel caso di prelievi da confezioni originali, contenenti le seguenti indicazioni:

  • a)il numero d'ordine, la data, l'ora ed il luogo del prelievo;
  • b)le generalita' e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;
  • c)il nome dell'imprenditore o la ragione sociale dell'impresa, il luogo dello stabilimento in cui e' stato eseguito il prelievo e le generalita' della persona che ha assistito al prelievo;
  • d)la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalita' ed integrita' delle confezioni;
  • e)modalita' del prelievo;
  • f)la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati loro rilasciati un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni;
  • g)la dichiarazione che il processo verbale e' stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si e' rifiutato di sottoscriverlo;
  • h)le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;
  • i)la dichiarazione che sui contenitori dei campioni e' stato apposto, se del caso, il timbro o il sigillo dell'imprenditore;
  • l)le eventuali osservazioni o altre dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti. 2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

Testo vigente dal 13 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-05;250~art9 · fonte del testo