Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale 1. Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore od al suo rappresentante o al custode del prodotto. 2. Gli altri tre campioni, insieme agli altri tre esemplari del processo verbale, vengono inviati ai presidi multizonali di prevenzione per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, fino alla attuazione degli stessi, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto in caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Testo vigente dal 13 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-05;250~art11 · fonte del testo