Il verbale di prelevamento, da compilarsi in esecuzione a quanto sopra prescritto, deve contenere:

  • a)il numero d'ordine, per ciascun campione;
  • b)le generalita' e la qualifica del personale incaricato alla vigilanza e del detentore dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari o del suo rappresentante;
  • c)la data ed il luogo del prelevamento;
  • d)l'indicazione del locale o della natura dell'esercizio in cui il coadiuvante di prodotti fitosanitari o il prodotto fitosanitario si trova o quella degli estremi atti ad identificare la partita posta in vendita cui si riferisce il verbale;
  • e)le caratteristiche del prodotto fitosanitario o del coadiuvante e le indicazioni con le quali esso e' posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette, con particolare cenno al numero di registrazione ed all'integrita' della confezione originale e, ove esiste, il numero di lotto di produzione;
  • f)le modalita' seguite nel prelevamento dei campioni;
  • g)le eventuali osservazioni del prelevatore e le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante;
  • h)la data di fornitura, ove risulti dalla documentazione in possesso del detentore, e lo stato di conservazione delle confezioni del coadiuvante di prodotti fitosanitari;
  • i)il nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, ragione o denominazione sociale, se si tratta di societa';
  • j)le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante sulle aggiunte o manipolazioni subite dal coadiuvante di prodotti fitosanitari o dal prodotto fitosanitario dopo il ricevimento dello stesso;
  • k)la dichiarazione che il detentore o il suo rappresentante ha trattenuto un campione ed una copia del verbale;
  • l)la dichiarazione che il verbale e' stato letto e sottoscritto dal detentore o da chi lo rappresenta oppure che lo stesso si e' rifiutato di firmare;
  • m)le firme del verbalizzante e del detentore del presidio o del prodotto fitosanitario o di chi lo rappresenta. Il verbale deve essere redatto in quattro esemplari, due dei quali sono inviati al laboratorio che eseguira' gli accertamenti, un terzo esemplare viene rilasciato all'impresa produttrice o a chi la rappresenta, un quarto esemplare e' trattenuto agli atti presso il servizio che ha disposto il prelievo.

Testo vigente dal 18 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art32 · fonte del testo