Utilizzazione dei campioni 1. Dei tre campioni destinati al controllo analitico il primo campione viene utilizzato per l'effettuazione dell'analisi da parte dei presidi multizonali di prevenzione o dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di cui all'art. 11; il secondo campione e' destinato all'eventuale analisi di revisione di cui all'art. 14 e deve essere conservato per novanta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato per il periodo di tempo necessario a pervenire all'estinzione delle eventuali contestazioni, ovvero alla eventuale emanazione della sentenza definitiva.

Testo vigente dal 13 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-05;250~art12 · fonte del testo